Barcellona, il TAS respinge il ricorso: niente mercato fino al 2016
Brutte notizie in casa Barcellona dopo il “caso Masia“.

Infatti, i blaugrana avevano subito il blocco del mercato fino a gennaio 2016 per alcune irregolarità sui trasferimenti di minori stranieri e subito è stato fatto ricorso al TAS. Il tribunale arbitrale ha dato risposta oggi e non è stata positiva: infatti il ricorso è stato rigettato e per tutto il 2015 il Barcellona non potrà comprare alcun calciatore.
La risposta dei catalani, però, non è tardata ad arrivare e la società ha diffuso questo comunicato: “Il Barcellona comunica che, con tutto il dovuto rispetto nei confronti delle autorità sportive, è in totale disaccordo con il verdetto del Tas annunciato oggi che ha confermato la sanzione originale imposta dalla Fifa come conseguenza della violazione delle regole sul trasferimento di giocatori minorenni. La società ha sempre precisato, sia alla commissione disciplinare della Fifa, sia alla Commissione d’Appello, sia allo stesso Tas che comprende e supporta la politica sulla protezione dei minorenni e la preoccupazione in merito alla loro protezione, sviluppo ed educazione. Ciò è confermato da come il club si è sempre comportato nel corso della sua storia diventando un esempio nel mondo per il modo in cui i propri giovani calciatori sono istruiti ed educati e per il lavoro che è stato fatto per la loro crescita. Le strutture delle giovanili del Barcellona hanno permesso a centinaia di giovani giocatori di raggiungere i loro sogni ed ottenere un’educazione appropriata. L’errore che il Barcellona può aver commesso e che è stato riconosciuto e discusso in precedenza con le stesse autorità, è in tutti i casi di natura amministrativa e in larga parte causato dal conflitto esistente tra le regole della Fifa e la legge spagnola. Il Barcellona comunque resta convinto di aver agito correttamente. Nonostante tutto consideriamo la sanzione completamente sproporzionata e riteniamo che sia una punizione eccessiva se si considerano la dimensione e le circostanze del caso specifico”.